Art. 1.
(Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i giudici di pace in servizio a tale data e iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di seguito denominata «Cassa nazionale», sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
      2. I giudici di pace che non sono iscritti alla Cassa nazionale, sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «Gestione separata INPS».